FONDAZIONE DEI REGISTRI SVIZZERI DEI PROFESSIONISTI NEI RAMI DELL’INGENERIA, DELL’ARCHITETTURA E DELL’AMBIENTE
ISTORIATO
In Svizzera i titoli conferiti per il tramite dei diplomi di studio sono protetti, ciò nondimeno questa prote-zione non si estende alle definizioni generiche di “architetto”, “ingegnere” o “tecnico”. Analogamente nep-pure l’esercizio di queste professioni è soggetto a condizioni particolari.
Conscia della necessità di poter disporre d’un riferimento conforme alle esigenze minime di qualità nell’esercizio delle professioni tecniche, la SIA ha costituito già nel 1917 una commissione per la protezio-ne del titolo, al fine di ottenere una regolamentazione legale. Questi sforzi hanno condotto soltanto nel 1939 ad un atto parlamentare, che tuttavia non ha avuto seguito per mancanza di base legale. Un parere giuridico, allestito dal giudice federale Guex, raccomandava alle varie associazioni professionali di ricerca-re una soluzione di comune accordo. Il successo di questo primo passo avrebbe consentito di intraprende-re misure legali allo scopo. Un tentativo in questo senso negli anni ’40 non scaturì alcun risultato.
Soltanto nel 1952 si riuscì a creare il primo Registro svizzero degli ingegneri, architetti e tecnici denomi-nato RIAT. Fondato su un semplice accordo sorretto da chiari principi, la SIA, la FAS, l’ATS e l’ASIC hanno posto le basi che permisero di gestire questo registro. Nei 15 anni susseguenti il RIAT conobbe un notevo-le, quanto sorprendente sviluppo e nel 1966 figuravano in esso 18'000 iscritti. Nel 1961, l’allora Consiglie-re federale Hans Schaffner rispondeva ad un interpellanza parlamentare nel merito della protezione dei titoli, sostenendo che le professioni di “architetto” e “ingegnere” necessitavano urgentemente di una legge.
Il 5. luglio 1966 il RIAT fu trasformato in REG, l’attuale Registro degli ingegneri, degli architetti e dei tecni-ci, nel cui Consiglio di fondazione d’ora innanzi avrebbero seduto rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e delle Scuole, confermando implicitamente un interesse pubblico effettivo alle attività del REG.
All’inizio degli anni ’90 la CSA, la Conferenza Svizzera degli Architetti (FAS, FSAI, SIA), ha elaborato, in stretta collaborazione con il REG, un progetto di legge sugli architetti che avrebbe dovuto contribuire a conferire agli architetti svizzeri una condizione analoga a quanto godono i loro colleghi all’estero. Questa iniziativa tuttavia non ebbe seguito per decisione del Consiglio federale del 23 novembre 2004, che in pratica dichiarava la professione dell’architetto senza interesse pubblico preponderante e pertanto nega-va l’esigenza di misure per regolarla. A mente della massima istanza esecutiva elvetica, nell’ambito della polizia delle costruzioni, della salubrità e dell’igiene sussistono sufficienti basi legali per la qualità dell’ambiente costruito.

